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CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico misura le competenze e le conoscenze raggiunte dallo studente; lo studente accede all’Esame di Stato con un punteggio, detto di credito scolastico, che deriva dalla somma del credito scolastico e del credito formativo.
Il credito scolastico è un patrimonio di punti assegnato dal Consiglio di Classe nello scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di studi (classi 3^, 4^e 5^) ad ogni studente. Esso è il risultato della somma dei punti che, anno dopo anno, gli sono attribuiti tenendo in considerazione:
• la valutazione del grado di preparazione complessiva (la valutazione è espressa in base alla media dei voti degli ultimi tre anni di corso, secondo i parametri e i livelli delle tabelle del Ministero della Pubblica Istruzione riportata più sotto);
• l'assiduità della frequenza scolastica;
• l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e ad eventuali attività complementari e integrative;
• partecipazione alle esperienze formative e ai progetti organizzati della scuola; partecipazione agli Organi Collegiali in qualità di rappresentante di Classe, d’Istituto, della Consulta Provinciale degli studenti;
• partecipazione, in rappresentanza dell’Istituto, ad iniziative interne ed esterne
(open day, conferenze, ecc.).

Tabella per l’assegnazione dei crediti scolastici
Media dei voti (M) Punti di credito scolastico
  1° anno 2° anno 3° anno
 M=6  3 - 4  3 - 4   4 -5
 6 < M < 7  4 - 5   4 - 5  5 - 6
 7 < M < 8  5 - 6  5 - 6  6 - 7
 8 < M < 9  6 - 7  6 - 7  7 - 8
 9 < M < 10  7 - 8  7 - 8  9 - 9

Il punteggio massimo della banda di oscillazione viene attribuito agli studenti che siano ammessi alla classe successiva senza alcuna insufficienza e che presentino una media prossima al limite superiore o che, in presenza di una media prossima al limite inferiore, riportino una valutazione positiva in almeno uno dei parametri sopra indicati e/o in presenza di crediti formativi. L’assegnazione del punteggio minimo viene motivata dal Consiglio di Classe.
In caso di non ammissione alla classe successiva, allo studente non è attribuito alcun punteggio. Nel caso di promozione in presenza di incertezze o dopo verifica con esito positivo degli alunni con giudizio sospeso viene di norma attribuito il punteggio minimo della banda di oscillazione.
In nessun caso è possibile ampliare la banda di oscillazione legata alla media dei voti.
 

CREDITO FORMATIVO

Il credito formativo è un punteggio attribuito allo studente dal Consiglio di Classe per valorizzare ogni qualificata esperienza dalla quale derivino competenze coerenti con il corso di studi compiuto.
Le esperienze che danno luogo all'attribuzione dei crediti formativi sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, relativi a:
• formazione professionale;
• lavoro;
• attività culturali, artistiche e ricreative;
• ambiente;
• volontariato, solidarietà, cooperazione.
Tali esperienze devono avere carattere non occasionale, devono essere inserite in un progetto e/o programma definito, devono essere sottoscritte e debitamente documentate da parte dell’Ente, dell’Associazione, dell’Istituzione presso cui l’alunno ha realizzato l’esperienza.
La partecipazione ad iniziative complementari o integrative all'interno dell'Istituto di appartenenza non dà luogo all'acquisizione di crediti formativi, poiché concorre alla definizione dei crediti scolastici.
La documentazione delle esperienze che concorrono al credito formativo consiste in una attestazione, proveniente dall'Ente, Associazione o Istituzione presso cui il candidato ha realizzato l'esperienza, contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.
Le certificazioni delle esperienze lavorative devono contenere l’indicazione degli specifici adempimenti da parte del datore di lavoro.
Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero vanno convalidate dall’autorità diplomatica o consolare, fatti salvi i casi di esonero da tale atto previsti da convenzioni o accordi internazionali. È ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.403/1998, nei casi di attività svolte presso Pubbliche Amministrazioni.
La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire alla Segreteria Didattica dell’Istituto sede d’esame entro il 15 maggio di ogni anno scolastico per consentire l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti.
Il credito formativo concorre all’attribuzione dei punti del credito scolastico, ma non può consentire di uscire dalla banda di oscillazione prevista dalla media dei voti.