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Regolamento per l’utilizzo di telecamere all’interno e all’esterno dell’Istituto Riccati-Luzzatti – sede di Piazza della Vittoria

 
INDICE
art. 1 - Finalità
art. 2 - Definizioni D.Lgs. n. 196/03.
art. 3 - Caratteristiche tecniche dell’impianto
art. 4 - Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini
art. 5 - Conservazione delle registrazioni.
art. 6 - Principi nel trattamento dei dati personali sottoforma di immagini
art. 7 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
art. 8 - Informativa
art. 9 - Diritti degli interessati
art.10 - Disposizioni attuative e di rinvio
 

art. 1 - Finalità

Il “Regolamento per la Videosorveglianza” viene redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell’identità e dei dati personali
(art. 2, comma 1, del Codice Privacy).
Le finalità che l’Istituto Tecnico Statale Riccati-Luzzatti intende perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilità dell’Istituto quali il controllo e la sorveglianza degli accessi e la prevenzione di furti e di atti vandalici.
La disponibilità tempestiva di immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione e degli interventi dei Collaboratori scolastici.
L’impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato:
 
  • ad assicurare maggiore sicurezza agli studenti e agli operatori scolastici;
  • a tutelare il patrimonio da atti vandalici;
  • al controllo di determinate aree all’aperto non presidiate.

art. 2 - Definizioni D.Lgs. n. 196/03.

  1. Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
  2. Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
  3. Dati identificativi: i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato.
  4. Dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
  5. Dati giudiziari: dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
  6. Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
  7. Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
  8. Incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.
  9. Interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
  10. Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
  11. Diffusione: dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
  12. Dato anonimo: dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
  13. Misure minime: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31.

art. 3 - Caratteristiche tecniche dell’impianto

Il sistema, di proprietà dell’Amministrazione Provinciale, si compone di dieci telecamere installate all’interno in prossimità degli ingressi e all’esterno dell’edificio nelle aree di pertinenza dell’Istituto. Sono a circuito chiuso, connesse a un computer per la registrazione su hard disk delle immagini, che sono archiviate per una durata massima di 72 h, dovuta a speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell’Istituto, dopodiché le stesse vengono cancellate e sovrascritte dalle registrazioni successive, e ad un monitor video presente nella postazione centrale di controllo degli accessi all’Istituto denominata “Centralino”. Le registrazioni si fermano in assenza di movimento.
Le telecamere registrano 24h su 24. Esse sono installate nelle seguenti aree:
 
interne esterne
a. atrio ingresso Piazza della Vittoria a. passo carraio Via. Bressa
b. atrio ingresso Via. S. Nicolò b. cortile S. Nicolò
c. ingresso cortile S. Nicolò c. cortile parcheggio Via. Bressa
d. ingresso Via Bressa  
e. ascensore  
f. ingresso dx sottoportico  
g. ingresso sx sottoportico  
 
Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolatura e la panoramica delle riprese è effettuata con modalità tali da limitare l’angolo di visuale all’area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree comuni o antistanti l’abitazione di altri condomini.

art. 4 - Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini

Il Titolare della gestione e trattamento delle immagini, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, è l’Istituto
Tecnico Statale Riccati-Luzzatti rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore.
Il Responsabile è individuato nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore.
Il Responsabile vigila sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall’Istituto ed alle disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Il Dirigente Scolastico designa e nomina gli incaricati a cui affida i compiti specifici con riferimento alle prescrizioni per l’utilizzo, gestione e manutenzione del sistema.
Alle immagini in diretta provenienti dalla videocamera possono accedere soltanto i collaboratori scolastici che prestano servizio nella postazione di controllo dell’accesso principale dell’Istituto.
A prescindere dall’oggetto dell’incarico, è fatto divieto agli incaricati preposti la visione delle registrazioni, a meno che non ricorrano esigenze di difesa di un diritto, di riscontro ad una istanza di accesso oppure di collaborazione con la competente autorità o polizia giudiziaria.
L’utilizzo di personale esterno per la gestione e la manutenzione del sistema di Videosorveglianza segue le norme relative alla nomina quali Responsabili Esterni del trattamento.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 DLgs 196/03, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso l’Istituto, secondo le modalità e la procedura prevista degli artt. 8 e 9 DLgs 196/03.

art. 5 - Conservazione delle registrazioni

La conservazione sarà limitata alle settantadue ore successive alla rilevazione a meno di ulteriori esigenze in relazione a festività. Su specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini e le modalità di ripresa potranno subire eccezioni al presente Regolamento.
I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.

Art. 6 - Principi nel trattamento dei dati personali sottoforma di immagini

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 8 aprile 2010 (G.U. del 29/04/2010);

Principio di Liceità.

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 (Codice Privacy), l’Istituto Tecnico Statale Riccati-Luzzatti effettua il trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza solo ed esclusivamente per le Finalità di cui all’art.1.
La videosorveglianza avverrà nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell’immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela ed infine dalle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
Inoltre l’Istituto effettuerà il trattamento dei dati attraverso Sistema di videosorveglianza tenendo presenti le norme riguardanti la tutela dei lavoratori ai sensi della Legge n. 300/1970.

Principio di Necessità.

Al trattamento dei dati attraverso sistemi di Videosorveglianza è applicato il principio di necessità, pertanto qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito (artt. 3 e 11, c.1, lett. a), del Codice Privacy.
Il sistema a supporto è conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi e va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.
L’eventuale registrazione di dati personali non necessari deve essere cancellata e i relativi supporti distrutti.

Principio di Proporzionalità.

L’installazione di un sistema di controllo sarà proporzionato all’effettivo grado di rischio presente nell’area. Il Titolare del trattamento valuterà in modo obiettivo se l’utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili (art. 11, c 1, lett. d) del Codice Privacy).
Gli impianti di Videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure, come controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi siano state ritenute insufficienti o inattuabili.

Principio di Finalità.

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art.11, c.1, lett.b), Codice Privacy.
Il Titolare del trattamento dovrà comunicare nell’informativa le finalità perseguite dall’installazione di impianti di Videosorveglianza. L’informativa, basata sul modello predisposto dal Garante, deve essere chiaramente conoscibile e visibile da parte degli interessati.

art. 7 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare a ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l’incaricato della videosorveglianza ne darà immediata comunicazione al Dirigente Scolastico per le valutazioni del caso.
Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l’Autorità Giudiziaria.
L’apparato potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

art. 8 - Informativa

Della presenza del servizio di videosorveglianza si dà informazione a mezzo di cartelli e si adotta il modello di informativa standard previsto dall’allegato 1 Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all’Albo on line e sul sito dell’Istituto.
Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

Art. 9 Diritti degli interessati

In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo: 1. la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta deve essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervalli non minori di novanta giorni; 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente articolo 4, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 10 - Disposizioni attuative e di rinvio

Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto.
Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati.

DEL. NR. 197/15 Cons. Istituto del 29/6/2015